(art. 64 cpv. 4 e 5 e 64a cpv. 3bis LStrI)
1 Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l’età indicata dalla persona interessata corrisponde all’età effettiva.
2 Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all’articolo 64 capoverso 4 o all’articolo 64a capoverso 3bis LStrI per la durata della procedura d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.
3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI.
4 Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:
- a.
- consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l’adozione di misure coercitive;
- b.
- sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
- c.
- assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.
5 Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne.
6Le persone incaricate dell’audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
232 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).