Ordinanza
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Art. 91c Disposizione transitoria della modifica del 15 agosto 2018 243
1 Fino al 1° gennaio 2020 le competenze linguistiche secondo l’articolo 77d capoverso 1 lettera d si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti secondo l’articolo 22a. 2 Se dal 1° gennaio 2020 non sono presenti sufficienti procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici, il DFGP può prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni modificando il paragrafo 1. 3 Se le prestazioni complementari concesse prima del 1° gennaio 2019 che fino a tale data non sottostavano all’obbligo di comunicare continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82b. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019. 4 Se le prestazioni complementari concesse conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC244 prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82d. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019. 243 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 244 RS 831.30 |