Ordinanza
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Art. 53a Programmi d’occupazione 94
(art. 85 LStrI e art. 43 LAsi) Il richiedente l’asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d’occupazione secondo l’articolo 43 capoverso 4 LAsi sottostà alle condizioni stabilite in tale programma. 94 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |