Ordinanza
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Art. 61a Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione 100
(art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI) 1 Il periodo d’attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all’articolo 63 capoverso 2 LStrI e della sua sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione). 2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:
3 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 100 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |