Ordinanza
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Art. 63 Domanda di proroga della durata di validità della carta di soggiorno per il permesso di domicilio 105
(art. 41 cpv. 3 LStrI) Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati. 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273). |