Ordinanza
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Art. 77f Considerazione delle circostanze personali
(art. 58a cpv. 2 LStrI) Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:
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