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Art. 16 Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali
1 Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un’attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile. 2 Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l’articolo 17. |