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Art. 25
1 L’età minima per l’ammissione di redditieri è di 55 anni. 2 Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, in particolare se:
3 Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all’estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa. 4 I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 200656 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).57 57 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013 (RU 20134371). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). |