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Art. 29 Figli stranieri di cittadini svizzeri
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 LStrI possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 201459 sulla cittadinanza (LCit).60 2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4. 60 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577). |