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Art. 4 Decisione sulla nozione di attività lucrativa
1 Il servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l’ammissione sul mercato del lavoro decide se l’attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LStrI. 2 I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)11. 11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |