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Art. 40 Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI) 1 Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un’attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se:
2 L’attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento. |