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Art. 5 Permesso d’entrata 12
Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un’attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all’estero, l’autorità competente autorizza la rappresentanza svizzera all’estero a rilasciare il visto. Se il visto non è obbligatorio, l’autorità competente rilascia, su domanda, l’assicurazione di un tale permesso. 12 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). |