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Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio 98
(art. 34 cpv. 2, 42 cpv. 3, 43 cpv. 5, 58a cpv. 1 e 96 LStrI) 1 Per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. 2 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |