Art. 62 Rilascio anticipato del permesso di domicilio
(art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrI)101 1 Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI.102 1bis Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.103 2 Nell’esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d’integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni. 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 103 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |