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Art. 64 Cambiamento d’impiego 107
(art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a cpv. 2 LStrI; art. 43 e 61 LAsi)108 1 Il richiedente l’asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d’asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) e le condizioni di cui all’articolo 52. 2 La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 53 capoverso 1.109 3 Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.110 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 167). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431). |