|
Art. 65 Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi 111
(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)112 1 Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.113 1bis Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.114 2 Nel caso di un’attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti:
3 Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c–e. 4 La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:
5 Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d’integrazione. 6 La notifica va inoltrata elettronicamente all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro. 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431). 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431). 114 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431). |