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Art. 73b Competenze linguistiche per il rilascio del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare 167
(art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI) Ai fini del rilascio del permesso di domicilio conformemente agli articoli 42 o 43 LStrI, il coniuge di uno svizzero o di uno straniero titolare del permesso di domicilio deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 167 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |