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Art. 77 Scioglimento della comunità familiare
(art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI) 1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell’ambito del ricongiungimento familiare secondo l’articolo 44 LStrI può essere prorogato se:171
2 Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d’origine appare fortemente compromesso.173 3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34 LStrI. 4 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.174 5 Se è fatta valere l’esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l’articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova. 6 Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:
6bis Nell’esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.177 7 Le disposizioni dei capoversi 1–6bis sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.178 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131041). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 177 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115855). 178 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115855). |