Art. 77g Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione
(art. 55a e 58b LStrI) 1 L’autorità cantonale competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d’integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d’integrazione o formulare una raccomandazione per l’integrazione. L’esistenza di una comunicazione conformemente all’articolo 97 capoverso 3 LstrI può essere segno di un bisogno d’integrazione particolare. 2 Gli obiettivi e le misure oggetto dell’accordo d’integrazione si fondano sui criteri d’integrazione conformemente all’articolo 58a capoverso 1 LStrI. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrI). 3 All’occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l’attuazione dell’accordo d’integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione (art. 4 OIntS181). 4 Se le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione vincolano il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora oppure la commutazione (art. 62a) alla stipula di un accordo d’integrazione, gli obiettivi e le misure ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti. 5 In caso di inosservanza dell’accordo d’integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora, occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l’inosservanza. In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI). |