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Art. 8 Documenti di legittimazione esteri
(art. 13 cpv. 1 LStrI) 1 Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli:
2 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:
3 Nell’ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale e farne delle copie. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili. 4 Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 20183085). |