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Art. 82f Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell’adulto 195
(art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrI) 1 Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell’adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare:
2 Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere a e b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia. 195 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |