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Art. 83a Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere 202
1 Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE203, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen204 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen205.206 2 I Cantoni verificano se l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione. 3 Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE207. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione. 202 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 giu. 2005 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849). 203 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34. 204 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’all. 3. 205 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1. 206 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2549). 207 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55. |