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Art. 14 Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni
1 Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (art. 3) o che svolge temporaneamente un’attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all’estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile. 2 Se l’attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l’attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell’autorità competente. 3 Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un’attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori:
20 Introdotta dal n. II dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 20143175). |