|
Art. 15 Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza
(art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStrI) 1 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza. 2 Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all’estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza. |