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Art. 18a Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora 21
1 I permessi di soggiorno di breve durata di cui all’allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa. 2 I permessi di dimora di cui all’allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20105959). |