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Art. 19a Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell’ALC e della Convenzione AELS 2728
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:
2 Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
27 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20105959). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441). |