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Art. 22b Condizioni di ammissione per consulenti e insegnanti 47
(art. 26a LStrI) 1 Nel valutare se i consulenti o gli insegnanti religiosi oppure gli insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l’articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrI. 2 Ai fini del rilascio di un permesso di dimora, il consulente o insegnante deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (quadro di riferimento). 47 Originario art. 22a. Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |