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Art. 24 Requisiti delle scuole
(art. 27 LStrI) 1 Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d’insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l’ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.53 2 Il programma d’insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti.54 3 La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.55 4 In casi motivati, le competenti autorità possono anche esigere un esame linguistico. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). |