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Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)

Art. 3 Prestazione di servizi transfrontaliera

È con­si­de­ra­ta pre­sta­zio­ne di ser­vi­zi tran­sfron­ta­lie­ra l’eser­ci­zio li­mi­ta­to nel tem­po di una pre­sta­zio­ne di ser­vi­zi in Sviz­ze­ra, nell’am­bi­to di un rap­por­to con­trat­tua­le, da par­te di una per­so­na o di una dit­ta con do­mi­ci­lio o se­de all’este­ro.