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Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit63) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.64 2 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.65 3 Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell’articolo 36 LCit o revocata in virtù dell’articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d’ammissione della LStrI.66 64 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). 66 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577). |