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Art. 32 Importanti interessi pubblici
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) 1 Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
2 Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell’articolo 29 capoverso 2 o 3.78 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). |