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Art. 38 Formazione e formazione continua con attività accessoria
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)89 Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione a esercitare un’attività accessoria se:90
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). |