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Art. 43 Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI) 1 Le condizioni d’ammissione della LStrI non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:
2 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE. 3 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE. |