Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 61 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all’estero 107
(art. 34 cpv. 3 LStrI) 1 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno all’estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all’estero non è durato più di sei anni. 2 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |