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Art. 67 Cambiamento di Cantone
(art. 37 LStrI) 1 Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l’obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone. 2 Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell’arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall’articolo 16. |