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Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente 137
(art. 85b LStrI) 1 Un cambiamento di Cantone secondo l’articolo 85b capoverso 2 lettera b LStrI è autorizzato segnatamente se è necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone in caso di violenza domestica. 2 Considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:
3 Considerato l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:
4 Per valutare la dipendenza dall’aiuto sociale è determinante la situazione futura nel nuovo Cantone. 5 La SEM può inoltre disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d’accordo. 137 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). |