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Art. 70 Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile
1 Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure secondo gli articoli 59‑61, 63 o 64 del Codice penale142, oppure è internato in un istituto secondo l’articolo 426 CC143, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.144 2 Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall’esecuzione della pena, dall’esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l’esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d’origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno. 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). BGE
137 II 233 (2C_903/2010) from 6. Juni 2011
Regeste: Art. 10 und 11 ANAG, Art. 70 VZAE, Art. 5 Anhang I FZA, aArt. 43 StGB sowie Art. 56 ff. StGB; Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen; Ausweisung eines Unionsbürgers. Es verstösst nicht gegen Landes- sowie gegen Staatsvertragsrecht, möglichst früh bzw. vor dem Ende des Straf- oder Massnahmenvollzugs über eine Ausweisung zu entscheiden (E. 5). |