|
Art. 71e Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma
1 Prima di ogni registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma, l’autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno. 2 L’autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente e ne registrano la firma. Per il rilascio del primo permesso N per richiedenti l’asilo, l’operazione è effettuata dalla SEM.170 3 I Cantoni decidono se autorizzare il richiedente a fornire una fotografia digitale. L’autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare. 4 Per la carta di soggiorno biometrica l’autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell’indice sinistro e dell’indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell’impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l’impronta del dito medio, dell’anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell’altra mano.171 5 Le impronte digitali sono registrate a partire dai sei anni di età. 6 La fotografia è scattata sin dalla nascita. 7 La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d’età. 8 Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall’obbligo di darle. 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193041). 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193041). |