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Art. 72 Presentazione e ritiro della carta di soggiorno
1 Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire o a consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato. 2 L’autorità della migrazione175 può ritirare la carta di soggiorno se non sono più adempite le condizioni del soggiorno. 175 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). |