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Art. 72a Lettura delle impronte digitali 176
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l’imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri:
2 Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli. 3 Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/2002177 e alle disposizioni d’esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip. 4 La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:
176 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637). 177Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c. |