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Art. 82d Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari 210
(art. 97 cpv. 3 lett. dter LStrI) 1 Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPC211:
2 Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo dello straniero nonché l’importo della prestazione complementare. 3 La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni:
4 L’autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato. 210 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |