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Art. 82e Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche 212
(art. 97 cpv. 3 lett. dquater LStrI) 1 Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all’autorità cantonale competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica. 2 Il capoverso 1 non si applica se l’allievo non soggiorna legalmente in Svizzera. 212 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |