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Art. 87a Esperto in dattiloscopia
(art. 111i LStrI) 1 Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l’articolo 111i capoverso 6 LStrI, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia conformemente all’articolo 102ater LAsi. 2 La procedura è retta dall’articolo 11 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999253 sull’asilo (OAsi 3). L’esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac. |