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Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata 2223
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata agli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo del 21 giugno 199924 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 196025 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 1 lettera a.26 2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni. 3 Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 1. 4 Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:
22 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20105959). 23 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441). 26 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441). |