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Art. 36a Soggiorno di stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni 86
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI) 1 Nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:
2 Il permesso di dimora per stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall’autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni. 3 L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.88 86 Introdotto dall’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731). 88 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). |