Art. 73 Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora
1 La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. 2 I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall’insorgere del legame familiare. 3 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza. 4 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali. |