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Art. 73a Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare 182
(art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI) 1 L’offerta di promozione linguistica per il rilascio del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 2 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 182 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |