Art. 74 Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente
(art. 85c cpv. 1 e 2 LStrI)184 1 La domanda di includere familiari nell’ammissione provvisoria va presentata alla competente autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1). 2 L’autorità cantonale della migrazione trasmette la domanda, con il suo parere, alla SEM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date. 3 Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI sono adempite, la domanda d’inclusione nell’ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI, tale termine decorre da detto momento.185 4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza. 5 Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l’articolo 37 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 1999186 relativa a questioni procedurali. 6 Le disposizioni dei capoversi 1–5 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali. 184 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). 185 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). |