|
Art. 74a Competenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare 187
(art. 85c cpv. 1 lett. d LStrI)188 1 Ai fini del ricongiungimento familiare e dell’inclusione nell’ammissione provvisoria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento. 2 Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.189 187 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 188 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). 189 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024190). |