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Art. 82b Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell’aiuto sociale 200
(art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI) Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento di tali prestazioni a stranieri. 200 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). |